23.9.09 "Programmi fatti per scatenare risse. Le offese non sono diffamazione" | Stampa |

da "quotidianonet.ilsole24ore.com"

LA CASSAZIONE 'ASSOLVE' I REALITY

La Corte ha assolto dal reato di diffamazione un naufrago che partecipò al primo reality show trasmesso nel nostro paese da Italia 1, ‘Survivor’, e che apostrofò con l’epiteto ‘pedofilo' un altro concorrente perchè copriva di attenzione una naufraga 'molto più giovane di lui'
 
 Roma, 23 settembre 2009 - I reality show? Sono pensati per «scatenare la rissa verbale» pertanto essere apostrofati con una offesa in quel contesto non è reato. Nemmeno se l’epiteto offensivo viene replicato fuori dal programma data la «naturale tendenza del pubblico all’imitazione di quanto apparso in televisione». Parola di Cassazione che, pur non rinunciando a ritenere che in questo format televisivo il «contrasto verbale» sia diventato «uno schema oggi abusato», ha assolto dal reato di diffamazione un naufrago che partecipò al primo reality show trasmesso nel nostro paese da Italia 1, ‘Survivor’, e che apostrofò con l’epiteto ‘pedofilo' un altro concorrente perchè copriva di attenzione una naufraga «molto più giovane di lui».

In proposito la Suprema Corte (V sezione penale, sentenza 37105), si è allineata al giudizio della Corte d’Appello della Capitale che aveva osservato che «l’uso della parola ‘pedofilo' era stato scherzoso, come evidenziato anche dal fatto che» il naufrago non famoso Samuele S. «aveva inteso riferirsi alle attenzioni rivolte da Franco M. ad una donna molto più giovane di lui, ma pur sempre adulta». Il fatto è che quando il reality è finito il naufrago continuava ad essere sfottuto con quell’epiteto anche a casa, dagli amici. Per questo si era sentito diffamato.

Per Piazza Cavour anche i «pesanti sfottò subiti» sono conseguenza «della notorietà volontariamente acquisita dal naufrago con la partecipazione a quella trasmissione televisiva» che porta una «naturale tendenza del pubblico all’imitazione di quanto apparso in televisione».

 Contro l’assoluzione accordata a Samuele S. sia dal Tribunale di Rieti che dalla Corte d’Appello della Capitale (23 giugno 2008), Franco M. si è difeso in Cassazione sostenendo di essersi sentito diffamato e ridicolizzato anche dopo l’episodio teletrasmesso. Piazza Cavour ha respinto il suo ricorso e allineandosi al giudizio della corte di merito, ha fatto proprie le motivazioni dei giudici del precedente grado che hanno evidenziato come la caratteristica del reality show sia «quella di sollecitare il contrasto verbale tra i partecipanti, secondo uno schema oggi abusato, ma che anche a quell’epoca non poteva sfuggire ai soggetti direttamente coinvolti».

Giusta, dunque, la conclusione della corte di merito secondo la quale «l’uso della parola ‘pedofilo' era stato scherzoso come evidenziato anche dal fatto che Samuele S. aveva inteso riferirsi alle attenzioni rivolte da Franco M. ad una donna molto più giovane di lui». E poco importa, hanno aggiunto ancora gli ermellini il fatto che fosse un programma registrato e trasmesso in un secondo momento: «è infatti irrilevante -hanno precisato- il mancato esercizio della facoltà di ‘tagliarè la sequenza di cui si discute dal momento che se ne esclude la portata offensiva».
Il reality oggetto della sentenza era una sorta ‘Isola dei famosi' che si svolgeva nei Caraibi avente come partecipanti gente comune, sedici protagonisti in tutto.